ENTRO IL 30 GIUGNO 2017 LA RIVALUTAZIONE PER TERRENI E PARTECIPAZIONI

 

Riaperte le rivalutazioni anche per i beni posseduti al 1.1.2017

 

L’articolo 1, commi da 554 a 564, della legge di Bilancio 2017 ripropone per l’ennesima volta, sia la rivalutazione delle quote e dei terreni detenuti dalle persone fisiche alla data del 1° gennaio 2017, il cui pagamento dovrà avvenire entro il 30 giugno 2017, confermando l’aliquota dell'8% in relazione all’imposta sostitutiva.

 

Si tratta della quattordicesima riapertura di operazioni del tutto facoltative, le cui caratteristiche non sono più di tanto differenti rispetto alle precedenti circostanze in cui il legislatore ha previsto la possibilità di effettuare tali rivalutazioni.

 

Soggetti interessati

Si tratta di un’agevolazione volta ad azzerare o quanto meno a ridurre le eventuali plusvalenze previste dagli articoli 67 e 68 del Tuir. Tale disposizione consente di rideterminare, sulla base di un’apposita perizia di stima giurata, il valore di acquisto dei terreni edificabili e quelli con destinazione agricola, nonché delle partecipazioni possedute al di fuori del regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017, a condizione che sul valore rivalutato sia corrisposta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Sono interessate:

a) le persone fisiche, relativamente alle operazioni estranee all’esercizio di attività di impresa;

b) le società semplici e società e associazioni ad esse equiparate (ad esempio, società di fatto che non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali);

c) gli enti non commerciali, per le operazioni realizzate al di fuori dell’attività commerciale eventualmente esercitata.

 

I termini

Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2017, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2017, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

Alla luce delle ultime modificazioni apportate, la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, possono essere effettuate se sono rispettati i seguenti requisiti:

§         1° gennaio 2017 data alla quale occorre verificare il possesso delle partecipazioni e dei terreni;

§         30 giugno 2017 termine per il versamento dell’intera imposta sostitutiva o della prima delle tre rate previste;

§         30 giugno 2017 termine entro il quale procedere al giuramento della perizia di stima della società, nel caso di partecipazioni, o del terreno.

 

Possesso

Redazione perizia

 

 

01.01.2017

30.06.2017

30.06.2018

30.06.2019

 

Versamento imposta

(1° rata)

Versamento

2° rata

Versamento

3° rata

 

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

 

Le aliquote

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è confermata nella misura dell’8% anche per le partecipazioni non qualificate:

 

 

 

8%

partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c), del Tuir (sono tali quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25 per cento).

 

 

8%

partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c-bis), del Tuir (sono tali quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non superiore al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio non superiore al 25 per cento).

 

8%

terreni edificabili ed a destinazione agricola.

 

Rivalutazione dei terreni e delle aree

L’aliquota per la rivalutazione del costo dei terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi è dell’8%: la rivalutazione diventa uno strumento utile per ridurre la tassazione sull’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni a titolo oneroso.

Mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, quelle realizzate in occasione di vendite di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate sono nel caso in cui si tratti di “rivendite” infraquinquennali.

La rivalutazione vale anche per:

·          i terreni oggetto successivamente di esproprio;

·          i terreni posseduti in comunione pro-indiviso;

·          le particelle di terreno accatastate comprendenti parte di terreno agricolo e parte di terreno edificabile (è possibile rivalutare solamente la parte di terreno edificabile identificata dallo strumento urbanistico);

·          il diritto edificatorio (ius aedificandi), cioè il cosiddetto diritto di cubatura, trascrivibile agli atti dell’Agenzia del Territorio.

Per quanto riguarda i terreni edificabili (si ricorda che per quelli agricoli la plusvalenza scatta solo se sono rivenduti nei 5 anni dal loro acquisto oneroso) il valore dichiarato in atto costituisce anche il valore minimo di riferimento per il pagamento delle imposte indirette: pertanto, il profilo di interesse è duplice riguardando tanto il venditore (ai fini della plusvalenza tassata in sede di imposte dirette) quanto l’acquirente (ai fini dell’importo dell’imposta di registro da assolvere all’atto dell’acquisto).

La rivalutazione può essere eseguita se il terreno (agricolo o edificabile) è detenuto alla data del 1° gennaio 2017, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2017, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dell’8%, ovvero la prima rata.

La perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile. Il giuramento presso il Tribunale, il Giudice di Pace o un notaio della perizia di stima deve avvenire entro la stessa data del 30 giugno 2017.

 

Rivalutazione delle partecipazioni societarie

L’aliquota per la rivalutazione del costo delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purché non negoziate in mercati regolamentati, è stata uniformata all’8% sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate. La rivalutazione può essere eseguita se le partecipazioni sono detenute alla data del 1° gennaio 2017, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2017, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata. Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo. La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla Cciaa ed asseverata presso il Tribunale, il Giudice di Pace o un notaio entro la stessa data del 30 giugno 2017.

L’imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2017, indipendentemente dal prezzo di acquisto della partecipazione, con un’aliquota dell’8% che si presenta unica:

·           per le partecipazioni qualificate;

·           per le partecipazioni non qualificate.

La perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della cessione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. Il costo della perizia può essere alternativamente:

·           sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (in questo caso è un costo incrementativo del valore della partecipazione);

·           sostenuto da parte della società (in questo caso è consentita la deduzione del costo in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi).

 

Presenza di precedenti rivalutazioni

L’aliquota per la rivalutazione del costo dei terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o

Laddove i soggetti che si avvalgono della "nuova" rivalutazione hanno già effettuato una precedente rivalutazione a seguito di analoghe disposizioni normative, è possibile, alternativamente:

a)      scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione di precedenti rivalutazioni;

b)      richiedere il rimborso dell’imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione entro 48 mesi dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa alla nuova rivalutazione.

Per quanto riguarda lo scomputo si dovrà procedere a detrarre all’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni; non sono più dovute eventuali rate residue della precedente rivalutazione.

Nel caso di richiesta a rimborso, si dovrà versare l’imposta sostitutiva sulla nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la precedente rivalutazione entro il termine di 48 mesi (art. 38 del D.P.R. 602/73) dalla data di versamento dell’imposta riferita all’ultima rivalutazione effettuata (unica rata o prima rata se versamento rateale). In ogni caso, l’importo richiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.

Esempio: Il sig. Verdi possiede un terreno, già oggetto di rivalutazione al 1/01/2016, che intende nuovamente rivalutare al 1/01/2017: la perizia di stima al 1/01/2017 è pari ad € 200.000.

Per la precedente rivalutazione ha già versato la 1° rata di € 3.500 a titolo di imposta sostitutiva; ora, può scomputare dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato per la precedente; ne segue che:

Tale importo potrà essere versato in unica soluzione (o in 3 rate dal 30/06/2017).

 

Di seguito vengono sintetizzate le caratteristiche principali dei due adempimenti.

 

TERRENI

 

Ambito soggettivo ed oggettivo

I terreni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2017 da:

-         Privati;

-         Imprese agricole esercitate sotto forma di ditta individuale;

-         Società semplici;

-         Enti non commerciali;

con l’esclusione perciò delle Snc, Sas, società di capitali e cooperative.

I terreni suscettibili della rivalutazione sono:

-         Terreni agricoli;

-         Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;

-         Terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere  per renderli edificabili.

In caso di terreno in comproprietà, ogni comproprietario può rivalutare la propria quota.

Ø Il comproprietario che rivaluta determina la plusvalenza in base alla differenza tra la quota di corrispettivo percepito ed il valore rivalutato oltre al costo della perizia a carico.

Ø Il comproprietario che non ha rivalutato determina la plusvalenza con riferimento al costo originario.

In caso di terreno in usufrutto il nudo proprietario può rivalutare il valore della sua sola nuda proprietà (differenza fra il valore della proprietà e quello del diritto di usufrutto).

In caso di possibile cessione dell’usufrutto, l’usufruttuario può rivalutare il valore dell’usufrutto in base al valore determinato dalla perizia giurata di stima, utilizzando gli appositi coefficienti.

 

Ambito temporale

La rivalutazione consente di rivalutare il valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017, rimanendo esclusi perciò quelli acquisiti successivamente a tale data o quelli alienati prima.

 

La perizia giurata

La perizia deve essere redatta dai soggetti iscritti negli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili e periti iscritti alla Camera di Commercio.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati antecedentemente la data di cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo dell’imposta di registro e quindi se ne deve tener conto ai fini della tassazione dell’atto. Il termine ultimo è il 30 giugno 2017.

Deve essere conservata dal contribuente che è tenuto ad esibirla in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Il costo sostenuto per la perizia può essere portato ad incremento del valore da considerare nel calcolo della plusvalenza.

 

Imposta sostitutiva e versamento

L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 8% sul valore di perizia e quindi non solo sulla plusvalenza realizzata.

Il pagamento può avvenire con due modalità:

-         in unica soluzione entro il 30 giugno 2017;

-         in modo rateale con un massimo di tre rate di uguale importo scadenti il 30/06/2017, 30/06/2018 e 30/06/2019, con la maggiorazione delle rate successive alla prima di un interesse annuo del 3%.

Per il versamento si utilizzerà il modello F24; le ricevute di pagamento devono essere conservate dal contribuente per essere eventualmente esibite o trasmesse su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria. Il codice tributo per l versamento è 8056; per l’anno di riferimento va indicato il 2017.

 

Calcolo di convenienza

Interessa in particolare a:

· il contribuente il quale dichiara “l’area edificabile” e paga la relativa imposta comunale IMU;

· il proprietario di un terreno agricolo in procinto di essere inserito nel piano regolatore;

· il soggetto interessato ad una imminente cessione del terreno in cambio di denaro o in permuta parziale o totale di appartamenti da costruire.

Esempio. Il contribuente il quale cede a terzi, a titolo oneroso, terreni edificabili, si trova a dichiarare un reddito imponibile spesso di importo rilevante:

· valore di acquisto o di successione del terreno anno 1980 agricolo poi diventato edificabile 15.000 euro

· probabile valore di cessione 200.000 euro

· differenza tassabile 185.000 euro

In alternativa:

· si conferisce l’incarico per la perizia commerciale del terreno al 1° gennaio 2017

· la perizia - da redigere entro il 30 giugno 2017 - assevera il valore di 190.000 euro

· si versa entro il 30 giugno 2017 l’8% di 190.000 euro pari a 15.200 euro

· si cede successivamente il terreno per 200.000 euro

· la plusvalenza è 10.000 euro tenendo conto anche del costo della perizia

Il risparmio fiscale è minore che nelle precedenti rivalutazioni, tenendo conto del raddoppio dell’imposta sostitutiva.

 

PARTECIPAZIONI

 

Ambito soggettivo ed oggettivo

La rivalutazione in oggetto è rivolta a tutti i contribuenti che, in regime diverso da quello di impresa o professionale, alla data del 1° gennaio 2017 possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata o non qualificata.

Si tratta in sostanza di quei contribuenti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi “diversi” di natura finanziaria e, quindi:

-         le persone fisiche, per le sole quote non possedute in regime di impresa;

-         le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate;

-         gli enti non commerciali;

-         i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

 

Ambito temporale

La rivalutazione in oggetto si riferisce alle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2017.

Diversamente dalla rivalutazione per i terreni, in caso di cessione di partecipazione, la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita. Quindi una partecipazione ceduta il 4 aprile prossimo, può essere rivalutata con un perizia redatta successivamente. Questa possibilità vale solo in caso di partecipazione non immessa in un regime di risparmio amministrato o gestito.

 

La perizia giurata

La perizia deve essere redatta dai soggetti iscritti negli albi dei dottori e ragionieri commercialisti, periti commerciali, revisori contabili, nonché da periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio.

La redazione e il giuramento della perizia possono essere effettuati anche successivamente alla vendita, purchè la partecipazione non sia immessa in un regime di risparmio amministrato o gestito. Il termine ultimo è il 30 giugno 2017.

 

Imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 8% per la valorizzazione di partecipazioni qualificate, e nella misura del 4% per la valorizzazione di partecipazioni non qualificate. La qualificazione della partecipazione va riscontrata alla data del 1° gennaio 2017.

Il valore della partecipazione su cui applicare le aliquote di cui sopra viene determinato sulla base della corrispondente frazione di patrimonio netto della società, ente o associazione partecipata, calcolato sulla base di una perizia giurata di stima redatta e giurata entro il 30/06/2017, senza tenere conto del valore di acquisto.

 

Versamento

Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire con due modalità:

-         in unica soluzione entro il 30 giugno 2017;

-         in modo rateale con un massimo di tre rate di uguale importo scadenti il 30/06/2017, 30/06/2018 e 30/06/2019, con la maggiorazione delle rate successive alla prima di un interesse annuo del 3%.

Per il versamento si utilizzerà il modello F24; le ricevute di pagamento devono essere conservate dal contribuente per essere eventualmente esibite o trasmesse su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria. Il codice tributo per l versamento è 8055; per l’anno di riferimento va indicato il 2017.

 

Tassazione ordinaria della plusvalenza

La rivalutazione potrebbe essere giustificata anche dal trattamento fiscale in vigore dal 2004 in caso di cessione di partecipazione.

Esempio – PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA

La plusvalenza è sempre soggetta all’imposta sostitutiva del 20% dal 1° gennaio al 30 giugno del 2014.

Dal 1° luglio 2014 al 26%.

Esempio – PARTECIPAZIONE QUALIFICATA

Con l’abrogazione dell’imposta sostitutiva del 27%, era prevista la tassazione ordinaria Irpef sul 40%, aumentata al 49,72% dal D.M. del 02/04/08; considerando un’aliquota Irpef del 33%, l’imposta sarebbe pari al 16,40%.

 

Calcolo di convenienza

La convenienza alla rivalutazione è maggiore in presenza di un costo di acquisto non rilevante rispetto al corrispettivo di vendita tenendo conto anche del costo della perizia.

Esempio. Il sig. Rossi è socio al 50% della società – partecipazione qualificata:

· costo della partecipazione al 1° gennaio 2005 10.000 euro

· valore della perizia redatta 200.000 euro

· valore della quota parte socio Rossi 100.000 euro

· imposta 8% di 100.000 euro = 8.000 euro

 

Partecipazione pervenuta per successione o donazione

Un particolare caso è rappresentato dalle partecipazioni pervenute per successione o donazione, che hanno considerazioni specifiche se riferite alla possibilità di:

-         rivalutarle sebbene pervenute posteriormente al 1° gennaio 2017;

-         utilizzare i valori rivalutati dal de cuius o dal donante.

In merito al possesso l’Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di rivalutazione, salvo il caso specifico in cui l’erede abbia ricevuto dal de cuius mandato con rappresentanza per l’effettuazione della rivalutazione.

 

 

03/01/2017

 

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